Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 12 set 1998
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed in particolare l'articolo 7; Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580, concernente la disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati e delle paste alimentari; Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, relativo a regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE; Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1985 concernente autorizzazione all'impiego dell'alcool etilico per il trattamento del pane in cassetta confezionato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 10 aprile 1985; Visto il regolamento (CEE) n. 1576/89 del consiglio del 29 maggio 1989 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose; Visto il regolamento (CEE) n. 2046/89 del consiglio del 19 giugno 1989 che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, relativo a attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari; Considerato che l'alcool etilico esplica nel pane speciale, disciplinato dell'articolo 20 della legge n. 580/1967, un'utile azione conservatrice antimicotica allorchè esso è commercializzato in confezioni chiuse impermeabili consentendogli una più prolungata conservazione e che per tale azione può essere impiegato in alternativa ad altri additivi alimentari autorizzati in conformità del decreto ministeriale n. 209/1996; Considerato che tale azione può essere favorevolmente esplicata sul pane speciale confezionato presentato sia in forma intera che a fette; Considerato che per consentire la più prolungata conservazione del pane speciale è sufficiente sotto l'aspetto tecnologico l'impiego di modeste quantità di alcool etilico e comunque tali da non superare il 2% in peso, espresso in sostanza secca, sul prodotto finito messo in commercio; Considerato che appare necessario, che il consumatore sia informato del particolare trattamento al quale il pane è stato sottoposto con l'impiego dell'alcool etilico; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità reso nella seduta del 21 maggio 1997; Vista la comunicazione alla Commissione della Unione europea effettuata in data 3 agosto 1997 ai sensi della direttiva 83/189/CEE del 28 marzo 1983 e della direttiva 79/112/CEE del 18 dicembre 1978; Ritenuto di dover applicare la clausola di mutuo riconoscimento, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1993, n. 300, anche al pane speciale originario dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo; Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuto di non poter accogliere l'osservazione del Consiglio di Stato in merito alla apposizione sulla confezione della indicazione della quantità di alcool etilico impiegato, in quanto tale sostanza è utilizzata nel caso di specie non come ingrediente caratterizzante ma, ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, esclusivamente per la sua azione conservativa antimicotica in sostituzione di altri additivi alimentari autorizzati e che, pertanto, la indicazione "trattato con alcool etilico" appare più garantista e di più immediata percezione da parte del consumatore; Ritenuto, altresì, di non accogliere l'osservazione formulata dal Consiglio di Stato in merito alla indicazione sulla confezione della durabilità in giorni del prodotto poiché tale condizione è un obbligo già previsto dal citato decreto legislativo n. 109/1992, che in particolare sancisce l'obbligatorietà per il produttore di indicare in chiaro la data di scadenza oppure, ove ne ricorrano le condizioni, il termine minimo di conservazione, nonché in codice il lotto riferito al giorno della produzione o del confezionamento; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 marzo 1998; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata in data 19 maggio 1998; Adotta il seguente regolamento: . 1. Il presente regolamento disciplina il trattamento con alcool etilico del pane speciale preconfezionato. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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