Art. 2
2 / 6Istituzione della gestione speciale
In vigore dal 5 ago 1998
1. La gestione speciale, istituita dall'articolo 62, comma 4, del decreto legislativo con lo scopo di assicurare la copertura finanziaria degli indennizzi dovuti dal Fondo relativi alle insolvenze pregresse, è attribuita al Fondo medesimo.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, il Fondo approva il rendiconto alla data del proprio adeguamento al regolamento e da tale data inizia la gestione speciale con contabilizzazione separata.
3. Nella gestione speciale, alla data prevista dal comma 2, confluiscono:
a) le somme imputate alla sezione A e B del Fondo di cui all' del decreto ministeriale;
b) le somme imputate alla sezione D del Fondo, relative agli indennizzi pagati o impegnati;
c) i crediti nei confronti delle procedure concorsuali per gli indennizzi pagati;
d) i crediti del Fondo nei confronti dei propri aderenti per i contributi a loro carico maturati e non versati;
e) le somme riscosse a seguito dell'esercizio del diritto di surroga relativo agli indennizzi pagati;
f) le attività in cui sono investite le somme di cui alle lettere a), b) ed e).
4. Confluiscono successivamente alla gestione speciale:
a) le "quote variabili" del contributo annuale relative all'esercizio 1997 e precedenti, versate in applicazione dell' del decreto ministeriale;
b) le somme successivamente riscosse a seguito dell'esercizio del diritto di surroga relativo agli indennizzi pagati.
5. Le residue disponibilità trasferite al Fondo ai sensi dell', comma 1, del decreto del Ministro del tesoro 25 marzo 1992, iscritte nella sezione B, sono utilizzate per la contribuzione prevista dall', comma 5, a carico delle società di intermediazione mobiliare titolari delle disponibilità stesse.
6. I titolari dei crediti iscritti nello stato passivo delle insolvenze pregresse possono far valere i propri diritti esclusivamente a carico della gestione speciale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1998-06-18;238#art-2