Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 8 set 1998
1. Ai sensi dell'articolo 27, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è stipulato tra l'Agenzia spaziale italiana (ASI), il CIRA, la regione Campania, ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, eventuali altre strutture universitarie e scientifiche ed enti locali, un apposito accordo di programma con durata quinquennale, al fine di promuovere e sostenere le attività del PRORA in un quadro di sviluppo del settore aeronautico e spaziale, con riferimento anche alla realizzazione delle infrastrutture e dei servizi di supporto. 2. Per il monitoraggio del PRORA, per la formulazione di osservazioni e proposte per gli aggiornamenti del medesimo, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica istituisce con proprio decreto un'apposita commissione, composta da tre membri designati rispettivamente dai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della difesa e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tra i dirigenti delle amministrazioni o tra esperti, da uno designato dalle associazioni delle industrie del settore aerospaziale, dal presidente del CIRA o da un suo delegato, dal direttore generale del competente Dipartimento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica o da un suo delegato, nonché da due esperti di nomina del Ministro medesimo, uno dei quali con funzioni di presidente. A parità di voti prevale il voto del presidente. Il decreto di cui al presente comma determina i compensi dei componenti la commissione, il cui onere è posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all', comma 2. 3. Ulteriori aggiornamenti del PRORA, successivamente all'entrata in vigore del decreto di cui al precedente , comma 2, lettera b), possono essere disposti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica anche sulla base di osservazioni e proposte della commissione di cui al precedente comma. I decreti possono determinare nuove condizioni concernenti l'assetto societario e gli accordi internazionali da definire per l'ulteriore prosecuzione dell'affidamento del PRORA al CIRA. 4. Il decreto previsto all', comma 2, lettera b), e quelli di cui al comma 3, dettano disposizioni anche concernenti le procedure di scambio di informazioni, di valutazione, di erogazione delle risorse finanziarie, nonché i rapporti contabili tra Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e CIRA. 5. Lo statuto e il decreto di cui rispettivamente all', comma 2, lettere a) e b), nonché i decreti di cui al comma 3 del presente articolo sono comunicati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica al Parlamento.
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urn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1998-06-10;305#art-2