Capo I
Art. 2
2 / 16In vigore dal 25 ago 1998
1. Nella sezione del comitato per i problemi dello spettacolo competente per la musica sono in ogni caso presenti i seguenti componenti:
a) un rappresentante dell'associazione delle fondazioni liricosinfoniche, di cui al decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134;
b) un rappresentante dell'associazione tra i teatri di tradizione, di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800;
c) un rappresentante delle altre associazioni tra i soggetti disciplinati dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800;
d) un rappresentante indicato dalle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti delle forme di espressione musicale non disciplinate dalla citata legge n. 800 del 1967;
e) un rappresentante dell'Associazione generale italiana dello spettacolo;
f) un rappresentante delle associazioni sindacali del personale artistico delle istituzioni musicali;
g) due rappresentanti delle associazioni sindacali degli altri lavoratori dello spettacolo nel campo della musica;
h) un rappresentante delle organizzazioni professionali dei critici musicali.
Storico versioni
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Prourn:nir:presidenza.consiglio.ministri.dipartimento.spettacolo:decreto:1998-06-10;273#art-2