Capo III
Art. 13
13 / 16In vigore dal 25 ago 1998
1. La convocazione delle sedute delle commissioni è effettuata dal capo del Dipartimento dello spettacolo mediante comunicazione contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della seduta. Tale comunicazione è inviata almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata, per conoscenza, all'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.
3. Non è necessaria la convocazione nei casi in cui la data della nuova riunione, sia definita nel corso della seduta precedente ed a questa siano presenti tutti i componenti della commissione.
4. La documentazione relativa all'ordine del giorno della seduta è a disposizione dei componenti, presso gli uffici del Dipartimento, almeno ventiquattro ore prima dell'inizio della seduta. Il capo del Dipartimento può disporre, ove lo ritenga opportuno, l'invio della documentazione al domicilio dei componenti della commissione.
Storico versioni
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Prourn:nir:presidenza.consiglio.ministri.dipartimento.spettacolo:decreto:1998-06-10;273#art-13