Art. 7 · Rilascio dell'autorizzazione

Art. 7

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Rilascio dell'autorizzazione

In vigore dal 22 lug 1998
1. L'ufficio provinciale della motorizzazione civile rilascia entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di conversione la nuova autorizzazione per una massa globale pari alla somma delle masse autorizzabili sulla scorta delle autorizzazioni di cui l'impresa dispone. Nell'effettuare il calcolo, l'ufficio provinciale della motorizzazione civile tiene conto anche delle autorizzazioni accantonate ma non ancora decadute, nonché di quelle acquisite ma non ancora insistenti sul veicolo. 2. L'autorizzazione viene rilasciata per una massa doppia rispetto a quella risultante dal calcolo di cui al precedente comma, ove l'impresa, avendone diritto, ne faccia espressa richiesta. 3. Per l'impresa titolare di autorizzazione speciale, ai fini del calcolo della massa globale autorizzabile, si fa riferimento alla massa del veicolo su cui insiste l'autorizzazione speciale, compresa la massa rimorchiabile. 4. Non viene computata ai fini del raddoppio la massa dei veicoli acquisiti ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo n. 85/1998. 5. Entro i limiti della massa globale autorizzata, l'impresa può, anche in più riprese, immatricolare nuovi veicoli e modificare la composizione del proprio parco veicoli. 6. Gli estremi dell'autorizzazione vengono annotati sulla carta di circolazione dei veicoli che vengono inclusi nella stessa. 7. Per i veicoli muniti delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, l'annotazione può essere anche effettuata all'atto della presentazione del veicolo alla prima revisione annuale successiva al rilascio dell'autorizzazione globale. 8. Ferma restando l'eventuale responsabilità penale del richiedente, l'ufficio provinciale ha in ogni momento la facoltà di effettuare le opportune rettifiche, qualora le indicazioni contenute nella domanda risultino false o errate. 9. La rettifica è preceduta da notifica all'interessato delle discordanze riscontrate con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per far pervenire all'ufficio eventuali controdeduzioni. La rettifica viene annotata sull'autorizzazione rilasciata all'impresa. 10. Ciascun veicolo in disponibilità dell'impresa utilizza una quota parte dell'autorizzazione globale pari alla propria massa complessiva compresa l'eventuale massa rimorchiabile risultante dalla carta di circolazione, entro i limiti legali di massa.
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