Art. 6
6 / 12Calcolo della capacità di carico attribuibile all'impresa
In vigore dal 22 lug 1998
1. Il calcolo della capacità di carico attribuibile all'impresa avviene secondo le seguenti regole:
a) qualora l'impresa richiedente abbia nella propria disponibilità esclusivamente veicoli sui quali insiste un'autorizzazione senza vincoli o limiti di esercizio, la massa complessiva attribuita all'impresa è data dalla somma delle masse comunque utilizzabili con ciascuna autorizzazione, prescindendo da quella effettivamente posseduta dai veicoli in disponibilità dell'impresa. Tali imprese hanno facoltà di ottenere le autorizzazioni speciali di cui alla lettera b) senza la possibilità di convertirle nell'autorizzazione globale;
b) qualora l'impresa disponga esclusivamente delle autorizzazioni speciali per autocarri isolati privi della facoltà di traino di portata non superiore alle 7 tonnellate e di massa complessiva non superiore alle 11,5 tonnellate previste dall', paragrafo 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, ovvero di autorizzazioni per veicoli per trasporto eccezionale, per veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico ed al trasporto di rifiuti solidi urbani, per veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico ed il trasporto di liquami e liquidi di spurgo di pozzi neri, e di prodotti bituminosi alle alte temperature di cui all', punti 1, 2, 3, del decreto del Ministro dei trasporti 18 novembre 1982, n. 1244, nonché di autorizzazioni per autobetoniere di cui all', comma 3, ultimo alinea, del decreto del Ministro dei trasporti 4 luglio 1985, n. 1913, può mantenere le autorizzazioni speciali, ovvero trasformarle in una autorizzazione per una massa globale, sempre che l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori consenta alla stessa impresa l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi senza vincoli o limiti di esercizio. Nel caso di scelta del regime di autorizzazioni speciali, l'impresa può acquisire ulteriori autorizzazioni dello stesso tipo, secondo le disposizioni in vigore all'atto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 85/1998.
Qualora l'impresa richieda l'inclusione delle autorizzazioni speciali possedute nell'autorizzazione per una massa globale, non può ottenere ulteriori autorizzazioni speciali, acquisendo in ogni caso la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui all', comma 4, del decreto legislativo n. 85/1998 per la massa globale attribuita all'impresa;
c) qualora l'impresa abbia in disponibilità veicoli muniti di autorizzazioni senza vincoli o limiti di esercizio e veicoli muniti delle autorizzazioni speciali di cui alla precedente lettera b), questa potrà chiedere la conversione delle sole autorizzazioni senza vincoli o limiti di esercizio, ovvero di tutte quelle possedute, conservando, nel primo caso, la possibilità di ottenere ulteriori autorizzazioni speciali e acquisendo, in ogni caso, la facoltà di avvalersi della disposizione di cui all', comma 4, del decreto legislativo n. 85/1998 esclusivamente per la massa globale attribuita all'impresa sulla scorta delle autorizzazioni convertite.
Storico versioni
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