Art. 10
10 / 12Rinuncia alle autorizzazioni
In vigore dal 22 lug 1998
1. Le imprese che nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 85/1998 abbiano rinunciato ad autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi non possono avvalersi della facoltà riconosciuta dal comma 4 dell' del decreto legislativo n. 85/1998.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica se dalla somma algebrica delle masse autorizzate oggetto di rinuncia e di quelle acquisite nel triennio precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 85/1998, risulta che l'impresa non abbia ridotto la propria capacità di carico complessiva, ovvero qualora alla data di presentazione della domanda di conversione siano trascorsi tre anni dalla data dell'ultima rinuncia.
3. Successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è ammessa la cessione anche frazionata della massa autorizzata, ovvero delle autorizzazioni insistenti sui singoli veicoli a favore di imprese già iscritte all'albo e munite di autorizzazione da parte di impresa che cessi l'attività; tali cessioni potranno avvenire entro un anno dalla data di cessazione dell'attività risultante dalla data di cancellazione dall'albo degli autotrasportatori.
4. È ammessa altresì la rinuncia a parte della massa autorizzata ovvero a singoli titoli autorizzativi a favore di impresa già iscritta all'albo e munita di autorizzazione. In tal caso l'impresa rinunciante non può aumentare la propria capacità di carico per cinque anni, ferme restando le facoltà previste dall'articolo 43 della legge n. 298/1974, in caso di successione ereditaria, trasformazione di imprese individuali, trasformazioni e fusioni di società e di cessione d'azienda.
5. L'impresa cessionaria delle autorizzazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 può includere le stesse nella massa, globale attribuitale ed avvalersi, anche per l'aumento di massa autorizzata che ne deriva, della facoltà di cui al comma 4 dell' del decreto legislativo n. 85/1998.
6. Le imprese che si avvalgono delle facoltà di cui ai commi 3 e 4 dell' del decreto legislativo n. 85/1998 non possono ridurre per rinuncia la capacità di carico loro attribuita dall'autorizzazione globale.
Storico versioni
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