Art. 3
3 / 3Disapplicazione di norme
In vigore dal 7 ago 1998
1. Per ciascuna università o istituto di istruzione universitaria statale, alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate dall'ateneo ai sensi dell', si intendono non applicabili:
a) gli articoli 25 e 100, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
b) l'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
c) l', comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
nonché gli articoli 94, comma 3, 95, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, limitatamente alla locuzione "professori a contratto".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 maggio 1998
Il Ministro: Berlinguer Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1998
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 143
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1998-05-21;242#art-3