Art. 6
Capo II

Art. 6

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In vigore dal 29 dic 1998
1. Con successivo provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile ovvero del delegato del presidente del Consiglio dei Ministri, saranno disposte le nomine del vice presidente della Commissione, del segretario della Commissione, dei presidenti delle sezioni, dei componenti e dei segretari di ciascuna sezione e dei componenti del comitato dei presidenti.
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