Art. 4
Capo II

Art. 4

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In vigore dal 29 dic 1998
1. Il coordinatore dell'ufficio per il coordinamento delle attività di previsione e prevenzione svolge l'incarico di segretario della Commissione, mentre quello di segretario delle sezioni di rischio, di cui al precedente , è svolto dai coordinatori dei servizi in cui si articola il predetto ufficio o da funzionari del medesimo ufficio con qualifica non inferiore al settimo livello, esclusa la sezione VII "Aspetti sanitari delle emergenze", per la quale l'incarico di segretario è svolto dal coordinatore del servizio emergenze sanitarie dell'ufficio emergenze.
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urn:nir:presidenza.consiglio.ministri.dipartimento.protezione.civile:decreto:1998-05-18;429#art-4