Art. 5
Capo III

Art. 5

5 / 11
In vigore dal 4 set 1998
1. I responsabili degli stabilimenti di macellazione provvedono alla rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse bovine classificate a termini della tabella comunitaria di cui al regolamento CEE n. 1208/81 del Consiglio e secondo le disposizioni dei regolamenti CEE n. 563/82 del 10 marzo 1982 e n. 295 del 16 febbraio 1996 della Commissione e della legge n. 213 dell'8 luglio 1997. 2. Inoltre, sono tenute a rilevare i prezzi di mercato le persone fisiche o giuridiche che fanno procedere alla macellazione di almeno 10.000 capi di bestiame per anno, in appresso indicati "conferenti", i quali provvedono alla determinazione del prezzo per categoria e classe di qualità sulla base delle indicazioni di cui agli articoli successivi e delle comunicazioni ricevute dai titolari degli stabilimenti e indicate all'articolo 2, comma 5.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1998-05-04;298#art-5