Art. 14
Capo II

Art. 14

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In vigore dal 4 giu 1998
1. Dopo la emissione del bando, la commissione di cui all', entro trenta giorni dal ricevimento delle istanze, procede all'istruttoria e agli atti preparatori e predispone la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi, secondo i punteggi e gli altri criteri preferenziali indicati nella richiamata tabella "A", allegata al presente decreto.
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