Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 19 set 1998
Il fondo è attribuito secondo la seguente ripartizione: 1) coordinatore unico: dall'1% al 5%; 2) responsabile del procedimento: dal 5% al 10%; 3) tecnici che hanno redatto il progetto o l'atto di pianificazione (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione o dello atto di pianificazione firmando i relativi elaborati): dal 50% al 64%; 4) collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto o dell'atto di pianificazione, su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto 3) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, ed altro, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: dal 25% al 39%; 5) altri componenti dell'Ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto o all'atto di pianificazione pur non sottoscrivendone gli elaborati: dal 5% al 10%. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 aprile 1998 Il Ministro: Costa Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1998 Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 137
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