Art. 9
9 / 9Sanzioni amministrative
In vigore dal 11 giu 1998
1. Ove si accertino irregolarità che possono dar luogo contestualmente alla decadenza e all'applicazione di sanzioni amministrative di cui alla legge del 23 dicembre 1986, n. 898, fermo restando l'obbligo della denuncia alla competente autorità giudiziaria, nei casi previsti dalla legge come reato, il verbale di cui all'allegato 1, in originale o in copia autentica, dovrà essere trasmesso all'Ispettorato centrale repressione frodi competente ad emettere l'ordinanzaingiunzione con la prova dell'avvenuta contestazione immediata o della notifica degli estremi della violazione.
2. Unitamente al verbale, dovrà essere inviato alla medesima autorità anche il rapporto prescritto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come modificato dalla citata legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modifiche.
3. Per gli eventuali conseguenti adempimenti, copia degli atti di cui ai precedenti commi 1 e 2 dovrà essere trasmessa anche all'A.I.M.A., al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Ufficio strutture e alla Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche - Div. VI.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 27 marzo 1998
Il Ministro: Pinto Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 154
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1998-03-27;159#art-9