Art. 1
1 / 4Onorabilità dei partecipanti al capitale delle SIM
In vigore dal 30 mag 1998
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
Visto in particolare l'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo, in base al quale i partecipanti al capitale delle società di intermediazione mobiliare devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob;
Visto altresì l'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo, in base al quale il regolamento di cui al comma 1 stabilisce la quota percentuale del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1 e che a questo fine si considerano anche le azioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, nonché i casi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito ad un soggetto diverso dal socio o esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto;
Visto l'articolo 8, comma 3, del medesimo decreto legislativo, il quale prevede che in assenza dei requisiti non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la suddetta quota di capitale e attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia e alla Consob il potere di impugnare la delibera assembleare in caso di inosservanza di tale divieto;
Sentite la Banca d'Italia e la Consob;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 23 febbraio 1998;
Vista la nota del 12 marzo 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
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Onorabilità dei partecipanti al capitale delle SIM
1. Chiunque partecipa in una società di intermediazione mobiliare (di seguito "SIM") in misura superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora:
a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. l) e n. 2), non rilevano se inferiori a un anno.
2. Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la SIM ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. In tal caso, il divieto di esercizio del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.
3. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore generale, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.
4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale, a cura rispettivamente della Consob e della Banca d'Italia nei casi indicati nel successivo , comma 2, lettere a) e b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1998-03-18;150#art-1