Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 5 mag 1998
1. Alla direzione del Servizio è preposto un collegio di tre membri costituito con decreto del Ministro dell'interno e composto da due prefetti, non preposti ad una direzione generale, e da un terzo componentescelto tra i professori universitari ordinari in materie attinenti all'organizzazione amministrativa, nonché tra esperti, particolarmente qualificati, in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione. Il collegio dura in carica due anni. 2. Al Servizio è assegnato, con decreto del Ministro dell'interno, nell'ambito delle dotazioni organiche dell'amministrazione, un apposito contingente di personale. Il Ministro dell'interno può altresì nominare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione particolarmente qualificati, per le esigenze di supporto all'attività del collegio di cui al comma 1. 3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Servizio di controllo interno ha accesso agli atti inerenti ai settori di attività oggetto di verifica ed a ogni altro documento amministrativo pertinente e può richiedere, anche oralmente, informazioni alle singole strutture amministrative del Ministero dell'interno. 4. Il collegio di cui al comma 1 riferisce almeno semestralmente al Ministro dell'interno sui risultati dell'attività svolta dal Servizio. Le relative relazioni sono contestualmente portate a conoscenza del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e dei direttori generali.
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