Art. 5 · Norme finali e transitorie

Art. 5

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Norme finali e transitorie

In vigore dal 10 ott 1998
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le prescrizioni in esso stabilite potranno essere applicate a domanda del costruttore, in alternativa alle norme preesistenti. 2. A decorrere dal sesto mese dall'entrata in vigore del presente decreto le norme in esso stabilite diverranno di osservanza obbligatoria. 3. Diciotto mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto non potranno più immatricolarsi veicoli non conformi alle prescrizioni tecniche del presente decreto. 4. Entro il 1 gennaio 2002 i veicoli blindati immatricolati prima della data di cui al precedente comma 3 dovranno essere resi conformi agli allegati II, III, IV e V del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 febbraio 1998 Il Ministro dei trasporti e della navigazione Burlando Il Ministro dell'interno Napolitano Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1998 Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 317
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