Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 16 dic 1998
1. I prodotti disciplinati dalle specificazioni tecniche indicate all', fabbricati in uno Stato membro della Unione europea, possono essere immessi sul mercato italiano a condizione che la regolamentazione del paese di origine garantisca al prodotto stesso un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito dalla regolamentazione italiana.
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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1998-01-15;190#art-3