Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 24 mar 1998
1. Il Ministero, ricevuta la comunicazione di cui all' ed accertata la disponibilità finanziaria comunitaria e nazionale, comunica al richiedente, tramite l'ufficio di iscrizione della nave, l'ammissione al beneficio. 2. Entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, il richiedente procede, tramite l'ufficio di iscrizione della nave, alla riconsegna della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria. 3. Entro il termine di quindici mesi dalla data di riconsegna della licenza di pesca, il richiedente procede all'arresto definitivo della nave ed alla trasmissione al Ministero, tramite l'ufficio di iscrizione della nave, della documentazione di cui allo schema allegato al presente regolamento (allegato "B"), comprovante la demolizione della nave o, nei casi di cui al precedente , comma 1, lettere b) e c), la radiazione della stessa dai registri marittimi d'iscrizione e l'annotazione nei medesimi del vincolo irrevocabile che la nave non può più essere adibita alla pesca nelle acque comunitarie. 4. Ricevuta la predetta documentazione, il Ministero provvede ad emanare il provvedimento di liquidazione del contributo. 5. Su richiesta degli interessati può essere erogata in via anticipata una somma fino al 50% del contributo ammesso. Le anticipazioni sono garantite da polizza assicurativa o bancaria conforme allo schema approvato con decreto dal Ministro per le politiche agricole di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 6. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere prorogati dall'amministrazione per cause di forza maggiore su richiesta motivata e documentata del beneficiario. 7. È consentito, dopo la presentazione della domanda, l'arresto immediato della nave anche prima del ricevimento della comunicazione di ammissione.
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