Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 7 mar 1998
1. La sessione speciale per l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare consiste in un colloquio di idoneità tendente ad accertare la capacità d'uso del sapere scientifico e tecnico nonché la conoscenza delle norme che regolano l'esercizio dell'attività professionale. 2. Al termine del colloquio la commissione esprime il giudizio sul candidato e a conclusione dei lavori riassume i risultati e redige l'elenco di coloro che hanno conseguito il giudizio di idoneità allo svolgimento della professione.
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