Art. 3
3 / 8In vigore dal 12 mag 2000
1. La istanza per l'ammissione al finanziamento, in regola con l'imposta di bollo, è presentata, prima dell'inizio dei lavori, al Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento dello spettacolo, ed al soggetto gestore del fondo di cui all' della legge 14 agosto 1971, n. 819, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
2. In sede di prima applicazione, sono prese in esame le istanze pervenute entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente regolamento.
3. Alla istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
a) dichiarazione resa ai sensi dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, con la quale l'interessato indichi il titolo di proprietà dell'immobile, oltre che la sussistenza di tutte le autorizzazioni, concessioni, approvazioni, nulla osta, pareri, ed ogni altro atto di assenso previsto dalla legge per l'esecuzione di lavori;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, con la quale si attesti la destinazione dell'immobile a sede teatrale, ai sensi dell', comma 1, lettera a);
c) copia del progetto, corredato da una relazione tecnica a firma del progettista, che attesti anche il rispetto delle norme di sicurezza vigenti al momento della presentazione dell'istanza, e dai preventivi di spesa distinti per importi relativi ad interventi strutturali, a rinnovo ed adeguamento di arredi ed impianti, a spese di progettazione e direzione lavori;
d) perizia giurata con cui il progettista dichiari, sotto la propria responsabilità, che la esecuzione dei lavori progettati consente l'immediata fruizione della sala teatrale, senza alcuna necessità di ulteriori interventi o completamenti;
e) atto di impegno del proprietario di conservazione della destinazione dell'immobile a sala teatrale per non meno di dieci anni, pena la decadenza dal finanziamento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:presidenza.consiglio.ministri.dipartimento.spettacolo:decreto:1997-12-04;516#art-3