Art. 4 · Crediti ammessi al rimborso

Art. 4

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Crediti ammessi al rimborso

In vigore dal 1 feb 1998
1. Il sistema di indennizzo rimborsa i crediti, rappresentati da somme di denaro e da strumenti finanziari derivanti da operazioni di investimento, vantati dagli investitori nei confronti di: a) banche italiane, società di intermediazione mobiliare, intermediari finanziari e di loro succursali comunitarie; b) succursali insediate in Italia di banche estere e imprese di investimento che aderiscono al sistema di indennizzo, limitatamente all'attività svolta in Italia; c) agenti di cambio. 2. Il sistema di indennizzo può inoltre prevedere il rimborso dei crediti indicati nel comma 1 vantati dagli investitori nei confronti delle succursali extra comunitarie di banche italiane, di società di intermediazione mobiliare e di intermediari finanziari. 3. Sono esclusi dal rimborso del sistema di indennizzo i crediti vantati dalle seguenti categorie di soggetti: a) investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna per i reati previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale; b) investitori che abbiano concorso a determinare l'insolvenza dell'intermediario, come accertato dagli organi della procedura concorsuale; c) banche, società di intermediazione mobiliare, agenti di cambio, società finanziarie di cui al titolo V del testo unico bancario, imprese di investimento, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi pensione; d) enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali; e) società appartenenti allo stesso gruppo dell'intermediario; f) soci che detengono, anche per interposta persona, almeno il 5% del capitale dell'intermediario; g) amministratori, dirigenti, sindaci, certificatori del bilancio dell'intermediario, o di altre società del gruppo di appartenenza dell'intermediario medesimo, in carica negli ultimi due esercizi; h) coniuge e parenti fino al primo grado dei soggetti indicati nelle lettere a), b), c), f) e g). 4. Sono escluse da qualsiasi indennizzo le operazioni effettuate per interposta persona dai soggetti di cui alle lettere f) e g) del precedente comma 3.
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