Art. 17
17 / 17Norma di rinvio
In vigore dal 24 apr 1998
1. Entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento, il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentiti i Ministri competenti, dirama con circolare lo schema del programma di intervento, del piano degli investimenti e del piano economicofinanziario di cui all', comma 1, nonché il disciplinaretipo per la predisposizione del contratto di programma di cui all', comma 3, e lo schema delle convenzioni, che dovranno regolare, tra l'altro, i rapporti tra le società e le pubbliche amministrazioni relativamente alla disponibilità degli spazi inerenti l'espletamento dei compiti istituzionali, anche ai fini della determinazione dei relativi canoni di utilizzo.
2. In caso di estensione della durata dell'affidamento in gestione, si fa riferimento allo schema convenzionale di cui al precedente comma anche per gli attuali gestori totali in base a legge speciale, in quanto compatibile con i regimi giuridici vigenti, salvaguardando i singoli diritti patrimoniali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare.
Roma, 12 novembre 1997
Il Ministro dei trasporti
e della navigazione
Burlando
p. Il Ministro del tesoro
Pinza
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1998
Registro n. 1 Trasporti e navigazione, foglio n. 154
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1997-11-12;521#art-17