Art. 13 · Revoca e decadenza

Art. 13

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Revoca e decadenza

In vigore dal 24 apr 1998
1. Nelle ipotesi di gravi ovvero reiterate violazioni della disciplina relativa alla sicurezza, di mancato ed immotivato rispetto del programma di intervento e del piano degli investimenti di cui all', o di grave e immotivato ritardo nell'attuazione degli stessi o al verificarsi di eventi da cui risulti che la società affidataria non si trova più nella capacità di gestire l'aeroporto, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto motivato, dispone la revoca della concessione e contestualmente nomina un commissario per la gestione operativa dell'aeroporto. 2. Nei casi previsti dall'articolo 47 del codice della navigazione l'amministrazione concedente può dichiarare la decadenza del concessionario, salvo che la società di gestione, formalmente invitata ad eliminare le irregolarità riscontrate, non provveda nel termine prefissato. 3. Successivamente alla dichiarazione di revoca o di decadenza, il Ministro dei trasporti e della navigazione avvia la procedura prevista dall'.
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