Art. 1
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In vigore dal 24 apr 1998
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, con il quale è stato approvato il codice della navigazione;
Visto l', comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui è stata disposta la costituzione di apposite società di capitale per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture negli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato;
Visto l' del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come modificato dall', commi 188 e 191, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale sono state emanate disposizioni in materia di gestione degli aeroporti;
Considerato che ai sensi del citato , comma 13, della legge n. 537 del 1993, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri per la costituzione delle suddette società di gestione, sulla base dei principi di cui all', commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1992, n. 498;
Visto il decreto-legge del 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533, recante il regolamento sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali, in attuazione dei principi di cui all', commi 1 e 2, della legge n. 498 del 1992;
Visto l' del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, con il quale è stata prevista l'anticipata occupazione del demanio aeroportuale da parte dei soggetti titolari di gestioni parziali aeroportuali anche in regime precario;
Rilevato che si rende necessario definire la disciplina delle costituende società di capitale, con particolare riguardo ai criteri di scelta dei possibili soci, ai rapporti tra le società stesse e l'amministrazione nonché alle forme di controllo;
Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997 e apportati i conseguenti adeguamenti;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 16 ottobre 1997;
Adotta
il seguente regolamento:
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Ambito di applicazione e finalità
1. Il regolamento disciplina la gestione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali aperti al traffico civile attualmente gestiti, anche in parte, dallo Stato o da altri soggetti in regime di precariato.
2. Il regolamento ha la finalità di definire:
a) le modalità di costituzione delle società di capitale per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali, determinando in particolare, la forma giuridica, i criteri per la scelta dei soci pubblici e privati, le modalità di collocazione dei titoli sul mercato, la riserva di nomina di amministratori e sindaci da parte dell'ente pubblico interessato, l'entità del capitale sociale, i rapporti tra soci pubblici e privati, le forme adeguate di controllo dell'efficienza e dell'economicità dei servizi;
b) i criteri per l'affidamento delle concessioni delle gestioni totali aeroportuali alle società di capitale costituite secondo le modalità di cui alla precedente lettera a) e i rapporti intercorrenti tra la pubblica amministrazione e i soggetti affidatari.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1997-11-12;521#art-1