Art. 3
3 / 6In vigore dal 10 gen 1998
1. La commissione giudicatrice per il conseguimento dell'abilitazione a progettista per la costruzione di imbarcazioni da diporto è nominata con provvedimento del competente direttore marittimo ed è composta da un professore designato dalla locale facoltà di ingegneria, esperto nella progettazione navale, con funzioni di presidente, da un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto, da un ingegnere navale dell'Ispettorato tecnico del Ministero dei trasporti e della navigazione di grado non inferiore a dirigente, da un ingegnere navale designato dal Registro italiano navale, da un ingegnere navale iscritto nel registro di cui all'articolo 275 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, designato dal locale ordine degli ingegneri. Le funzioni di segretario sono svolte da un ufficiale inferiore del Corpo delle capitanerie di porto.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1997-10-15;424#art-3