Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 10 gen 1998
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto e successive modificazioni, e in particolare il capo II sulla costruzione delle imbarcazioni da diporto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 4 giugno 1997, recante norme per l'iscrizione dei progettisti per la costruzione delle imbarcazioni da diporto nel registro di cui all'articolo 275 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; Ritenuta la necessità di stabilire il programma e le modalità di svolgimento dell'esame per il conseguimento dell'abilitazione a progettista per la costruzione di imbarcazioni da diporto di cui all', comma secondo, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. 04930 dell'8 ottobre 1997; Adotta il seguente regolamento: . 1. Le direzioni marittime competenti, sessanta giorni prima dell'apertura della sessione di esami, pubblicano, nella propria sede e in quella di tutti i compartimenti marittimi, un avviso con le indicazioni riguardanti il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento degli esami nonché il termine di presentazione della domanda di ammissione agli esami.
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