Art. 5
5 / 6In vigore dal 27 nov 1997
1. La richiesta di attivazione della garanzia, inoltrata al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio IV, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, è corredata dalla seguente documentazione in copia debitamente autenticata:
1) contratto di mutuo e relativo piano di ammortamento, con indicazione delle rate insolute, delle rate non scadute, degli interessi di mora e degli eventuali oneri accessori;
2) atti di erogazione e quietanza del mutuo nonché documentazione relativa alla corrispondenza tra le erogazioni effettuate e lo stato di avanzamento dei lavori;
3) decreto regionale di concessione dei contributi pubblici di cui all' della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
4) convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 865 del 1971, unitamente all'atto di cessione in proprietà o di concessione in superficie, ritualmente ed efficacemente trascritta;
5) decreto che ha autorizzato l'occupazione d'urgenza e relativo atto di controllo nonché verbale di immissione nel possesso delle aree interessate;
6) attestazione rilasciata dal comune o dal consorzio di comuni relativa alla data di inizio delle procedure di espropriazione;
7) atti che hanno determinato la cancellazione delle ipoteche iscritte;
8) documentazione tecnica in ordine allo stato delle costruzioni ed alle cause di eventuale sospensione dei lavori;
9) conteggio dimostrativo dell'importo chiesto all'erario, elaborato imputando i pagamenti effettuati dal mutuatario nei limiti dell'ammontare del credito insoluto garantito dallo Stato (specificato per capitale, interessi corrispettivi e di mora, oneri accessori).
2. L'Amministrazione del tesoro può richiedere alla banca, all'uopo fissando uno o più termini, l'esibizione di altri atti o la comunicazione di altre informazioni. Il termine del procedimento decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa o delle informazioni.
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