Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 28 nov 1997
1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero del commercio con l'estero. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 settembre 1997 Il Ministro: Fantozzi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1997 Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 71
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