Art. 4 · Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese

Art. 4

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Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese

In vigore dal 27 nov 1997
1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese garantendo peraltro ai richiedenti la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti: a) documenti relativi a situazioni personali, familiari, di salute, di interesse professionale, finanziario, industriale e commerciale; b) atti relativi al contenzioso, in particolare documenti d'ufficio, note relative a rapporti di consulenza e patrocinio legale con l'Avvocatura dello Stato, nonché tutta la documentazione il cui libero accesso potrebbe comportare violazione del segreto istruttorio o comprometterebbe l'esito del giudizio; c) dati acquisiti a fini statistici che non abbiano forma aggregata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; d) atti preparatori al processo di elaborazione del documento unico di programmazione di cui al regolamento CEE 2080 / 93; e) elenchi di persone o ditte a carico delle quali siano stati assunti o siano pendenti procedimenti finalizzati all'irrogazione di sanzioni penali o amministrative; f) elenchi, anche parziali, di persone o ditte, che sono state oggetto di procedimenti amministrativi rientranti nella competenza degli uffici periferici dell'Ispettorato repressione frodi; g) elenchi di persone o ditte che, per obbligo normativo, hanno effettuato comunicazioni e denunzie agli uffici dell'Ispettorato centrale repressione frodi; h) certificati di analisi effettuati dai laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi; i) rapporti informativi e note caratteristiche sul personale dipendente nonché notizie sugli aspiranti all'accesso nei ruoli del Ministero; l) notizie, documenti e cose comunque attinenti alle selezioni psico - attitudinali; m) accertamenti medico - legali e relativa documentazione; n) documenti ed atti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psico - fisiche delle medesime; o) documentazione matricolare concernente situazioni private del dipendente; p) documentazione inerente ad inchieste ispettive sommarie e informali; q) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa del servizio; r) informazioni relative alla concessione di autorizzazione all'accesso di infrastrutture di polizia o di interesse per la difesa nazionale; s) rapporti alla procura generale ed alle procure regionali della Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano nominalmente individuati i soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrativa, contabile e penale; t) atti di promozione di azioni di responsabilità di fronte alla procura generale ed alle procure regionali della Corte dei conti nonché alle competenti autorità giudiziarie; u) atti riguardanti l'istruttoria per il rilascio di autorizzazione nell'ambito della convenzione CITES.
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urn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1997-09-05;392#art-4