Art. 1
1 / 5Ambito di applicazione
In vigore dal 27 nov 1997
IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
Visto l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi del 29 gennaio 1996 le cui osservazioni sono state integralmente recepite con l'atto comunicato alla stessa commissione dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali il 9 agosto 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 16 giugno 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 7613 del 22 luglio 1997;
Adotta
il seguente regolamento:
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Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento individua, in conformità con l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati dal Ministero per le politiche agricole o da questo detenuti definitivamente, sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1997-09-05;392#art-1