Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 19 nov 1997
1. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: 1) separata richiesta di iscrizione all'apposito albo munita di sottoscrizione autentica secondo quanto previsto all' che precede, che dovrà essere presentata contestualmente; 2) atto costitutivo e statuto della società, che dovrà necessariamente essere costituita con una delle forme previste dall' della legge 24 giugno 1997, n. 196; 3) certificato di iscrizione al registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, rilasciato in data non anteriore a tre mesi; 4) documentazione attestante il versamento del deposito cauzionale di cui all', comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196; 5) certificato di nascita e certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziale, degli amministratori, dei direttori generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza; 6) le società cooperative dovranno inoltre indicare gli estremi delle eventuali autorizzazioni governative previste dalle leggi speciali e, per le società cooperative di produzione e lavoro, la dichiarazione che sono in possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell' della legge 24 giugno 1997, n. 196; 7) un programma articolato dal quale si evinca che la società dispone di un'organizzazione tecnicoprofessionale idonea allo svolgimento dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo, secondo le indicazioni della legge 24 giugno 1997, n. 196, indicando le unità organizzative, dislocate territorialmente, nonché l'organico. 2. Eventuali modifiche inerenti la documentazione prescritta dovranno essere presentate all'ufficio, con le medesime modalità entro trenta giorni.
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