Art. 4
4 / 7In vigore dal 19 nov 1997
1. La divisione I della Direzione generale per l'impiego provvede alla tenuta del registro, all'acquisizione delle domande di iscrizione all'albo e alla documentazione prescritta, e rilascia, a richiesta, certificato di iscrizione all'albo.
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1997-09-03;381#art-4