Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 31 dic 1997
1. L'articolo 17 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 358 è sostituito come segue: "1. L'allevatore o il detentore è tenuto ad offrire la massima collaborazione per l'esecuzione delle operazioni di risanamento ed in particolare deve provvedere al contenimento degli animali e rispettare tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento. 2. Gli allevatori che non sottopongono i propri animali alle operazioni di eradicazione nei confronti della leucosi bovina enzootica dei bovini, non possono: a) accedere a qualsiasi forma di contribuzione e prestiti agevolati erogati da una pubblica amministrazione, ivi compresi quelli di natura comunitaria; b) commercializzare i prodotti lattierocaseari per l'alimentazione umana. 3. In caso di inadempienza le operazioni di risanamento sono eseguite d'ufficio, con addebito delle spese a carico dei trasgressori".
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