Art. 7
7 / 8In vigore dal 31 dic 1997
1. L'articolo 17 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 358 è sostituito come segue:
"1. L'allevatore o il detentore è tenuto ad offrire la massima collaborazione per l'esecuzione delle operazioni di risanamento ed in particolare deve provvedere al contenimento degli animali e rispettare tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.
2. Gli allevatori che non sottopongono i propri animali alle operazioni di eradicazione nei confronti della leucosi bovina enzootica dei bovini, non possono:
a) accedere a qualsiasi forma di contribuzione e prestiti agevolati erogati da una pubblica amministrazione, ivi compresi quelli di natura comunitaria;
b) commercializzare i prodotti lattierocaseari per l'alimentazione umana.
3. In caso di inadempienza le operazioni di risanamento sono eseguite d'ufficio, con addebito delle spese a carico dei trasgressori".
Storico versioni
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