Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 31 dic 1997
IL MINISTRO DELLA SANITÀ di concerto con IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, concernente il regolamento di polizia veterinaria; Visto l' della legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale; Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296, che attua le direttive CEE n. 77/391, n. 78/391, n. 78/52 e n. 79/110 e stabilisce norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; Visto l', comma 3, della legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente "norme per la profilassi contro l'afta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali"; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1989, concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini dalla brucellosi; Vista l'ordinanza ministeriale 28 giugno 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1991, concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e risanamento degli allevamenti bovini allo stato brado dalla brucellosi, e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453 e successive modifiche, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini; Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini; Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1995, n. 592, concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini; Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 358, concernente il piano nazionale per la eradicazione della leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini e bufalini; Considerata la necessità di giungere nei tempi stabiliti alla eradicazione della brucellosi dei bovini, della brucellosi degli ovicaprini e della leucosi bovina enzootica; Sentita la conferenza dei servizi che, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, ha sostituito la commissione centrale prevista dall' della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nella seduta del 18 settembre 1996; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 20 novembre 1996; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 29 maggio 1997; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17 giugno 1997; Adotta il seguente regolamento: . 1. L'articolo 27 del decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, viene sostituito come segue: "1. L'allevatore o il detentore è tenuto ad offrire la massima collaborazione per l'esecuzione delle operazioni di risanamento ed in particolare deve provvedere al contenimento degli animali e rispettare tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento. 2. Gli allevatori che non sottopongono i propri animali alle operazioni di eradicazione nei confronti della brucellosi degli ovini e dei caprini, non possono: a) accedere a qualsiasi forma di contribuzione e prestiti agevolati erogati da una pubblica amministrazione, ivi compresi quelli di natura comunitaria; b) commercializzare i prodotti lattierocaseari per l'alimentazione umana. 3. In caso di inadempienza le operazioni di risanamento sono eseguite d'ufficio, con addebito delle spese a carico dei trasgressori".
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