Art. 1
1 / 5In vigore dal 16 ott 1997
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il comma 187 dell' della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede l'emanazione delle norme regolamentari per la definizione dei criteri e delle modalità applicative delle disposizioni concernenti il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al regime di non cumulabilità, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all', comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo i criteri indicati, per i dipendenti da imprese, dal comma 185 dello stesso ;
Visti i commi 56 e seguenti del citato della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare ed in particolare la tabella B allegata alla citata legge;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione del Ministero del tesoro eseguita con atto n. 129880 dell'11 aprile 1997;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 2 giugno 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota 4935 del 13 giugno 1997);
Adotta il seguente regolamento:
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1. Al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all', comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in possesso dei requisiti di età e di anzianità contributiva, indicati nella tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, può essere riconosciuto, in deroga al regime di non cumulabilità di cui all', comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il trattamento di pensione di anzianità e quello conseguente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.
2. Il beneficio di cui al comma 1 può essere richiesto dal personale appartenente alle varie qualifiche funzionali e profili professionali, che abbia maturato i requisiti sopra indicati.
3. Al personale che beneficia delle disposizioni del presente decreto si applica il regime delle incompatibilità previsto per il personale a tempo pieno.
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Prourn:nir:ministro.funzione.pubblica:decreto:1997-07-29;331#art-1