Art. 8 · Schede elettorali

Art. 8

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Schede elettorali

In vigore dal 5 set 1997
1. Le schede per le votazioni sono predisposte dal Ministero in colori distinti per ciascuna delle categorie di elettori. Sulle schede relative alle categorie dei professori e dei ricercatori deve essere indicata l'area disciplinare di afferenza dell'elettore a cura dei seggi elettorali. 2. Le schede sono inviate tempestivamente dal Ministero alle università e trasmesse dal rettore o direttore a ciascun seggio elettorale. Ogni scheda deve recare un tagliando ove sono apposti il timbro dell'istituzione universitaria, l'indicazione della sede, la firma del presidente del seggio, nonché, ove occorra, l'indicazione del numero del seggio.
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urn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1997-07-21;278#art-8