Art. 12 · Formazione delle graduatorie finali, esame delle contestazioni e proclamazione degli eletti da parte della Commissione centrale

Art. 12

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Formazione delle graduatorie finali, esame delle contestazioni e proclamazione degli eletti da parte della Commissione centrale

In vigore dal 5 set 1997
1. Le operazioni sono pubbliche e del loro inizio è data tempestiva comunicazione. 2. La commissione, constatata l'integrità dei sigilli apposti ai plichi contenenti il materiale elettorale, controlla, in base ai processi verbali pervenuti dalle varie sedi universitarie, la regolarità delle operazioni elettorali e procede alla formazione delle graduatorie finali. 3. In relazione alla elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori, la commissione, dopo aver staccato da ciascuna scheda il relativo tagliando e aver raggruppato le schede per categorie e aree disciplinari, procede alle operazioni di spoglio. 4. La commissione, sulle questioni insorte in ordine alla regolarità delle operazioni elettorali, delibera a maggioranza semplice, rivede tutte le schede provvisoriamente non assegnate perché contestate e decide definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle. 5. Dopo aver compilato graduatorie distinte per categorie ed aree disciplinari la commissione proclama gli eletti secondo quanto prescritto dall'. 6. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, la commissione formula la graduatoria finale sulla base dei risultati comunicati dalle commissioni locali e proclama gli eletti secondo quanto previsto dall'. 7. Di tutte le operazioni è redatto un processo verbale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 luglio 1997 Il Ministro: Berlinguer Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1997 Registro n. 1 Università, foglio n. 158
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