Art. 1
1 / 12Elezioni dei professori e ricercatori
In vigore dal 5 set 1997
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto l'articolo 17, commi dal 104 al n. 108 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevedono il riordinamento del Consiglio universitario nazionale e l'emanazione di decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per determinare le modalità di elezione dei relativi componenti ed individuare grandi aree omogenee di settori scientificodisciplinari in numero non superiore a quindici;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto opportuno raggruppare i settori scientificodisciplinari in quattordici aree omogenee secondo le indicazioni espresse dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 5, 7 e 27 ottobre 1995;
Sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 14 luglio 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 400 del 1988 (nota n. 2178/III.6 del 17 luglio 1997), così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 19 luglio 1997, prot. n. DAGL 1.1.4/31890/4.23.20;
Adotta
il seguente regolamento:
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Elezioni dei professori e ricercatori
1. Nel Consiglio universitario nazionale, per ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientificodisciplinari di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 104, lettera a), così come individuate nell'allegato, sono eletti un professore ordinario, un professore associato ed un ricercatore.
2. Ai fini del presente decreto:
a) nella denominazione "professori ordinari" si intendono compresi i professori straordinari;
b) nella denominazione "ricercatore" si intendono compresi gli assistenti del ruolo ad esaurimento;
c) nella denominazione università ed istituti di istruzione universitaria si intendono ricompresi le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale.
3. Per ciascuna delle aree disciplinari di cui al comma 1 sono costituiti tre collegi elettorali, dei quali uno è composto dai professori ordinari, uno dai professori associati, e uno dai ricercatori.
4. In ciascun collegio l'elettorato attivo e passivo è attribuito agli appartenenti alle rispettive categorie, inquadrati nei settori scientifico - disciplinari afferenti alla medesima area. Ogni elettore esprime il proprio voto per un candidato. Ciascun collegio elettorale elegge un rappresentante al proprio interno. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. A parità di voti, prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano per età.
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