Art. 1
1 / 5F i n a l i t à
In vigore dal 13 ago 1997
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17, comma 3;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e in particolare l'articolo 9, comma 4, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 116;
Considerata l'opportunità di determinare una organica regolamentazione degli accessi all'istruzione universitaria, anche in relazione all'avvenuta modifica dell'articolo 9, comma 4, della predetta legge n. 341 del 1990, con la quale si attribuisce ad un atto emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi in oggetto;
Considerata la natura regolamentare del predetto atto;
Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale del 20 giugno 1997 e del 17 luglio 1997;
Vista la risoluzione della VII commissione permanente del Senato del 10 luglio 1997 sulla materia oggetto del regolamento e condivise le linee di indirizzo ivi contenute, con riferimento all'attuazione del regolamento, alla modifica delle norme sulle preiscrizioni secondo quanto previsto anche dal parere del Consiglio di Stato, nonché all'interpretazione secondo la quale il comma 4 dell' (ora 4) va interpretato nel senso che sono comunque fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, in ordine alla definizione, da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, degli ordinamenti didattici e dei diplomi universitari relativi alla formazione del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 30 giugno 1997;
Ritenuto di accogliere le osservazioni del Consiglio di Stato circa l' (ora comma 3 dell'), l' (ora 2), comma 2 (avendo differenziato le date degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2), l' (ora 3), commi 1 e 2 (con la precisazione relativa alla possibilità di modificare la propria opzione rispetto alla scelta effettuata), l' (ora 3), comma 3 (avendo specificato che si tratta di normali test autovalutativi), l' (ora 4), comma 7 (avendo espunto il termine "locali", che poteva ingenerare equivoci);
Considerato che in ordine alle ulteriori osservazioni del Consiglio di Stato non appare necessario disporre ulteriori modificazioni al testo in quanto: a) sulle forme diversificate di iscrizione e di frequenza, a tempo pieno e a tempo parziale, occorre rimettersi alle sperimentazioni e alle analisi di organismi tecnici per avviare forme più flessibili e personalizzate di rapporto tra lo studente e le istituzioni universitarie; b) la data per la preiscrizione appare congrua, con riferimento alle attività di orientamento nell'ultimo anno della scuola secondaria superiore e alle possibilità di programmare adeguatamente l'offerta formativa universitaria; c) un'ulteriore estensione dei poteri del Ministro di limitare gli accessi contraddirebbe l'intesa convenuta con la conferenza dei rettori delle università italiane, con le associazioni studentesche, e con le parti sociali, determinando difficoltà di attuazione per il presente regolamento; d) un'eventuale specificazione del contenuto delle prove selettive alla conclusione delle attività di orientamento e insegnamento e di quelle relative alla ammissione ai corsi di diploma si porrebbero in contrasto con l'autonomia universitaria, dovendosi sviluppare su di esse una necessaria collaborazione e dialogo tra Ministero e atenei;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 2178 / III.6 del 17 luglio 1997), così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 19 luglio 1997, protocollo n. DAGL 1.1.4 / 31890 / 4.23.21;
Adotta
il seguente regolamento:
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F i n a l i t à
1. Il presente regolamento definisce i criteri generali e le modalità per disciplinare e razionalizzare l'accesso ai corsi universitari al fine di accrescere le opportunità per gli studenti di determinare in modo consapevole il proprio percorso formativo, anche in vista dei futuri sbocchi professionali, nonché di svolgerlo in un ambiente idoneo all'apprendimento, con riferimento alla disponibilità di strutture, attrezzature e servizi, nonché al numero dei docenti, alla qualità e alla personalizzazione dell'offerta didattica.
2. Nel quadro della programmazione dell'offerta formativa e delle attività di orientamento di cui al presente regolamento l'accesso ai corsi universitari è libero, fatte salve le limitazioni di cui agli
3. Il Dipartimento di cui al comma 4, lettera c), svolge funzioni di supporto in ordine alla programmazione degli accessi, all'informazione agli studenti, alle attività di orientamento, svolte dalle università, nonché alle preiscrizioni di cui all'.
4. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per Ministro, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
c) per Dipartimento, il Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1996, n. 522, , comma 1, lettera a) e comma 2;
d) per Osservatorio, l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, , comma 23;
e) per studenti, gli iscritti ai corsi universitari di cui alla lettera g);
f) per università o ateneo, le università e gli istituti di istruzione universitaria o di grado universitario statali;
g) per corsi universitari, i corsi attivati per il rilascio dei titoli di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, , lettere a), b) e c), e articolo 7.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica è sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1997-07-21;245#art-1