Art. 3 · Prescrizioni particolari

Art. 3

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Prescrizioni particolari

In vigore dal 26 set 1997
1. La rispondenza alle prescrizioni generali stabilita all' è verificata secondo le procedure di prova stabilite all'allegato II al presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 luglio 1997 Il Ministro: Burlando Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 1 settembre 1997 Registro n. 3 Trasporti, foglio n. 96
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