Art. 5
5 / 9In vigore dal 9 ott 1997
1. L'Ufficio del personale delle pubbliche amministrazioni si articola nei sottoelencati servizi:
A) Reclutamento:
elaborazione degli indirizzi generali nel settore del pubblico impiego;
coordinamento e promozione di iniziative concernenti il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche;
cura delle problematiche attinenti all'occupazione della pubblica amministrazione;
programmazione e definizione delle modalità e della disciplina dei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni;
espletamento di concorsi unici con relativa nomina ed assegnazione di sede dei vincitori;
predisposizione di direttive alle amministrazioni per le assunzioni obbligatorie delle categorie protette e per il tirocinio dei portatori di handicap;
analisi e programmazione dell'aggiornamento del personale in attività di servizio, di intesa con la scuola superiore della pubblica amministrazione.
B) Stato giuridico:
coordinamento e promozione delle iniziative riguardanti lo stato giuridico del personale della pubblica amministrazione, compreso quello non contrattualizzato;
risoluzione delle questioni concernenti lo stato giuridico del personale;
supporto alla elaborazione degli indirizzi generali in materia di trattamento giuridico;
attività di consulenza tecnico - giuridica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di altre strutture del Dipartimento e di privati - rapporti con l'ARAN;
rapporti con organi consultivi o delle giurisdizioni superiori - rapporti con l'avvocatura generale dello Stato - cura del contenzioso;
coordinamento della disciplina generale in materia di assunzione e di deroghe in materia di assunzione nonché in materia di contratti di formazione - lavoro;
attività di verifica e di coordinamento in materia di declaratoria di corrispondenza e su equiparazioni di qualifiche e profili tra amministrazioni pubbliche appartenenti a diversi comparti di contrattazione;
coordinamento delle iniziative per l'attuazione, nelle pubbliche amministrazioni, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, siccome modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.
C) Mobilità e disponibilità:
ricognizione delle vacanze di organico ed attuazione dei processi di mobilità del personale;
adempimenti relativi alle dichiarazioni di eccedenza dei dipendenti pubblici e al relativo trattamento;
analisi e valutazione delle informazioni trasmesse dalle amministrazioni e dagli enti sulla consistenza del personale, sulle conseguenti carenze ed eccedenze, nonché degli elenchi nominativi del personale da trasferire, ai fini della mobilità;
istruttoria delle intese con la regione per la mobilità del personale dipendente;
esame degli accertamenti effettuati dai comitati metropolitani e provinciali della pubblica amministrazione e delle proposte formulate per la ridistribuzione del personale pubblico;
definizione dei criteri generali ed obiettivi per la proroga del periodo di collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici eccedenti;
tenuta degli elenchi dei dipendenti pubblici collocati fuori ruolo, comandati o distaccati e connessi provvedimenti;
istruttoria e definizione dei trasferimenti d'ufficio dei dipendenti degli enti locali dissestati;
procedure di trasferimento di dipendenti di aziende, enti pubblici dismessi verso pubbliche amministrazioni;
lavori socialmente utili ed utilizzazione dei lavoratori cassaintegrati.
D) Trattamento economico - Previdenza e quiescenza:
coordinamento e promozione, di intesa con il Ministro del tesoro, delle iniziative riguardanti il trattamento economico dei dipendenti pubblici, compresi quelli non contrattualizzati, anche con riferimento al trattamento accessorio ed ai compensi per lavoro straordinario;
attività di consulenza tecnico - giuridica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di altre strutture del Dipartimento e di privati - rapporti con l'ARAN;
sistemi valutativi, standard di produttività, sistemi premianti;
risoluzione delle questioni attinenti al suddetto trattamento;
coordinamento, di intesa con il Ministro del tesoro, delle iniziative legislative e regolamentari relative al trattamento di previdenza e di quiescenza dei dipendenti della pubblica amministrazione, compresi quelli non contrattualizzati;
risoluzione delle questioni attinenti al predetto trattamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministro.funzione.pubblica:decreto:1997-07-16;323#art-5