Art. 1
1 / 3Requisiti di onorabilità
In vigore dal 9 ott 1997
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e, in particolare l'articolo 23, commi 4 e 5, il quale prevede l'istituzione presso la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) dell'Albo unico nazionale dei promotori finanziari e la determinazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione al predetto Albo, con regolamento adottato dal Ministro del tesoro sentita la CONSOB;
Visto l'articolo 66, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 415/1996;
Sentito il parere della CONSOB, trasmesso con nota dell'11 dicembre 1996;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997, il quale, in particolare, ha invitato ad evitare un rinvio ad altro testo normativo per l'individuazione dei requisiti di onorabilità richiesti per l'iscrizione al suddetto Albo;
Ritenuto di non poter raccogliere l'invito del Consiglio di Stato, in quanto risulta prioritaria l'esigenza di assicurare l'uniformità nel trattamento dei requisiti di onorabilità prescritti agli operatori del mercato finanziario;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, in data 5 maggio 1997;
Adotta
il seguente regolamento:
.
Requisiti di onorabilità
1. Possono essere iscritti all'Albo dei promotori finanziari, di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, (di seguito definito Albo), coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità previsti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 415/1996 per gli esponenti aziendali delle SIM.
2. Sino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 415/1996, possono essere iscritti all'Albo coloro che presentano i requisiti di onorabilità richiesti dall', comma 2, lettera b), della legge 2 gennaio 1991, n. 1.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.tesoro:decreto:1997-06-30;322#art-1