Art. 2

Art. 2

2 / 7
In vigore dal 15 ott 1997
1. La rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto può essere conferita soltanto per assemblee già regolarmente convocate; essa è sempre revocabile con atto che deve pervenire al rappresentante almeno il giorno precedente quello previsto per l'assemblea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.tesoro:decreto:1997-06-26;330#art-2