Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 20 giu 1997
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 5 giugno 1997 Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1997 Registro n. 2 Finanze, foglio n. 135
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