Art. 6 · Funzioni previste dall'articolo 21 della legge n. 164 del 1992

Art. 6

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Funzioni previste dall'articolo 21 della legge n. 164 del 1992

In vigore dal 20 ago 1997
Funzioni previste dall'articolo 21 della legge n. 164 del 1992 1. Le funzioni indicate nell'articolo 21 della legge n. 164 del 1992 comprendono, nell'abito di quanto previsto a titolo generale dalla legge medesima, l'espletamento di attività di assistenza tecnica, di vigilanza, di proposta, di studio e di valutazione economicocongiunturale della denominazione, nonché ogni altra attività finalizzata alla tutela e alla valorizzazione della denominazione, che devono essere svolte dal Consorzio o dal consiglio interprofessionale in collaborazione con la pubblica amministrazione. 2. Nell'esercizio delle predette funzioni il Consorzio non può in alcun modo e per nessun motivo applicare trattamenti differenziati nei confronti degli operatori non associati al Consorzio medesimo. 3. L'attività di vigilanza è diretta ad assicurare il pieno rispetto del disciplinare da parte dei viticoltori, dei vinificatori e degli imbottigliatori e la tutela delle denominazioni da ogni forma di illecito commesso da operatori appartenenti alle predette categorie o da terzi, con particolare riguardo agli illeciti previsti dagli articoli 28, 29 e 30 della legge n. 164 del 1992. 4. I consorzi o i consigli interprofessionali espletano le funzioni previste dall'articolo 21 della legge n. 164 del 1992 in coordinamento con il Comitato nazionale e sulla base delle direttive generali indicate dal Comitato stesso, allo scopo di assicurare uniformità e simultaneità operativa sul territorio nazionale. 5. La collaborazione tra i consorzi o i consigli interprofessionali con la pubblica amministrazione per l'espletamento di alcune attività previste dall'articolo 21 della legge n. 164 del 1992 si attua nei modi appresso specificati: a) l'attività di vigilanza dei consorzi o dei consigli interprofessionali è effettuata secondo le direttive generali di cui al comma 4. Le irregolarità, le inosservanze e gli abusi riscontrati dai consorzi e dai consigli interprofessionali in tale attività di vigilanza devono essere immediatamente comunicati all'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio; b) per incarico della regione competente per territorio il Consorzio o il consiglio interprofessionale possono svolgere le funzioni demandate alle regioni dalla legge n. 164 del 1992; c) in collaborazione con la competente camera di commercio il Consorzio o il consiglio interprofessionale può contribuire all'espletamento delle attività connesse alla distribuzione dei contrassegni di Stato dei vini DOCG, al prelievo dei campioni da sottoporre agli esami analitici ed organolettici, all'aggiornamento degli albi ed al rilascio delle ricevute; d) il consorzio che disponga di laboratorio abilitato dal Ministero ad effettuare le analisi chimicofisiche previste dall'articolo 13 della legge n. 164 del 1992 per la propria denominazione può esercitare l'espletamento delle determinazioni analitiche in questione, per i campioni prelevati ai sensi del precedente paragrafo c) e previamente anonimizzati, dando comunicazione alla competente camera di commercio degli esiti riscontrati. Il Consorzio può altresì avvalersi di un laboratorio convenzionato, purchè autorizzato dal Ministero. Più consorzi possono utilizzare il medesimo laboratorio cogestito. 6. I consorzi che effettuano attività di competenza degli organismi pubblici, nei termini specificati nei precedenti comma, possono richiedere agli stessi organismi il rimborso delle relative spese documentate, nelle forme e con le modalità stabilite in appositi protocolli di intesa. Analogamente, per la fornitura di servizi generali relativi all'utilizzo della denominazione, svolti dal Consorzio per delega della pubblica amministrazione, può essere stabilita una forma di rimborso spese ai consorzi stessi da parte degli utilizzatori della denominazione, in base alle quantità di prodotto rivendicato e con modalità approvate dall'amministrazione delegante. 7. Ai fini dell'espletamento delle attività propositive i consorzi ed i consigli interprofessionali sono autorizzati a prendere visione, presso le competenti amministrazioni delle denunce dei vigneti, delle denunce delle uve e delle risultanze degli esami sensoriali.
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