Art. 1
1 / 8Disposizioni generali
In vigore dal 20 ago 1997
IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini, ed in particolare l'articolo 21, comma 7, in base al quale devono essere stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste le condizioni per consentire ai consorzi volontari di ottenere l'incarico di collaborare nella vigilanza di cui all'articolo 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992, nonché le condizioni per consentire ai consorzi volontari ed ai consigli interprofessionali di svolgere le attività di cui all'articolo 21 della medesima legge;
Acquisito sullo schema di decreto in questione il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sezione interprofessionale - espresso nella riunione del 19 marzo 1996;
Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, recante norme per il coordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, relativa alla "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" ed in particolare l'articolo 17, terzo comma;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997;
Visto il parere del Ministero di grazia e giustizia espresso con nota n. 3887-44/18-9 in data 27 maggio 1997 su specifica richiesta del Consiglio di Stato;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 giugno 1997, n. 61625;
Adotta
il seguente regolamento:
.
Disposizioni generali
1. Per Consorzio volontario di tutela di una denominazione di origine o di una indicazione geografica tipica, successivamente denominato "Consorzio", si intende un organismo di carattere associativo senza scopo di lucro, avente per oggetto l'organizzazione delle funzioni indicate dalla legge n. 164 del 1992, la protezione, la corretta applicazione delle norme, nonché la valorizzazione della relativa denominazione di origine (D.O.) o indicazione geografica tipica (I.G.T.).
2. Fatte salve le differenziazioni relative alla diversa disciplina tecnicoviticola ed enologica delle due categorie di vini, in prosieguo la dicitura "denominazione di origine o indicazione geografica tipica" viene indicata unitariamente con il termine "denominazione".
3. Il Consorzio è costituito con atto pubblico in forma di associazione e retto da uno statuto che garantisca l'accesso a tutte le categorie professionali interessate alla denominazione in causa: viticoltori, vinificatori, imbottigliatori autorizzati.
4. Il Consorzio può esercitare le proprie funzioni anche per più denominazioni in tutto o in parte coincidenti o purchè, in ambito territoriale, le relative zone di produzione siano sovrapposte o contigue.
5. Eccezionalmente può essere riconosciuto un Consorzio per una sottozona compresa in una denominazione, purchè specificatamente disciplinata ai sensi della legge n. 164 del 1992.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1997-06-04;256#art-1