Capo V
Art. 41
41 / 45Omissioni / errori nell'elenco telefonico
In vigore dal 19 lug 1997
1. In caso di errore nell'inserimento del numero telefonico o del nominativo dell'abbonato nell'elenco alfabetico degli abbonati della rete urbana di appartenenza, il gestore, salvo casi di dimostrata impossibilità tecnica, offrirà per due mesi e gratuitamente un servizio vocale di segnalazione del numero corretto e corrisponderà un indennizzo pari a due mensilità dell'importo del canone di abbonamento vigente al momento della liquidazione. Nel caso di errore nell'indirizzo il gestore ne fornirà gratuitamente l'indicazione corretta attraverso il servizio di informazione abbonati.
2. In caso di omissione nell'inserimento dell'abbonato nell'elenco alfabetico degli abbonati della rete urbana di appartenenza, il gestore corrisponderà un indennizzo pari a quattro mensilità del canone di abbonamento vigente al momento della liquidazione e si impegna e fornire, gratuitamente per novanta giorni, l'indicativo del numero telefonico omesso attraverso il servizio Informazioni Abbonati "12". Ove ne ricorrano le condizioni, resta salvo il diritto dell'utente al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
3. Il gestore non è comunque responsabile nè di eventuali errori nell'inserimento dei dati in elenco ad esso non imputabili nè della veridicità di titoli o qualifiche dichiarati dall'abbonato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1997-05-08;197#art-41