Art. 35 · Sospensione del servizio per ritardato pagamento
Capo IV

Art. 35

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Sospensione del servizio per ritardato pagamento

In vigore dal 19 lug 1997
1. Fermi gli altri casi di sospensione del servizio e quanto disposto in materia di indennità per ritardato pagamento, il gestore può sospendere l'abbonato dal servizio telefonico in uscita se non paga la bolletta entro quarantacinque giorni solari dalla data di scadenza o comunque trascorsi inutilmente quindici giorni da un apposito sollecito scritto successivo alla data di scadenza. La sospensione del servizio, per quanto tecnicamente possibile, è limitata ai soli servizi regolamentati oggetto della controversia. 2. Qualora l'abbonato che abbia effettuato pagamenti regolari delle sei ultime bollette, cioè entro le rispettive date di scadenza, non paghi entro la data indicata in bolletta, il gestore potrà sospenderlo dal servizio telefonico in uscita, persistendo per quarantacinque giorni lo stato di morosità, e trascorsi inutilmente quindici giorni dopo un avviso scritto da inviarsi alla scadenza del predetto termine di quarantacinque giorni. Nel caso in cui l'abbonato nelle sei precedenti fatturazioni abbia già, almeno una volta, pagato la bolletta con più di trenta giorni di ritardo e per una successiva bolletta ritardi il pagamento, una seconda volta, oltre il 30 giorno dalla scadenza, il gestore ha facoltà di sospendergli immediatamente, comunque previa comunicazione scritta, il servizio telefonico in uscita. All'abbonato in questione, che risulti nuovamente moroso per successive fatturazioni, il gestore potrà procedere alla sospensione del servizio non appena trascorso il giorno della scadenza indicata in bolletta, comunque previa comunicazione scritta. Si applica nuovamente la disciplina prevista al comma 1 del presente articolo all'abbonato che, trovatosi in precedenza nelle predette situazioni, paghi nei termini di scadenza le tre successive bollette e quella prevista al comma 2 se effettua nei termini di scadenza i pagamenti delle ulteriori tre bollette. 3. La sospensione del servizio, nel caso in cui l'abbonato sia intestatario di più contratti come previsto all'ultimo comma del precedente articolo, si applica a tutti i servizi disciplinati dal presente regolamento fatturati congiuntamente. 4. Qualora il servizio sia stato sospeso in difetto dei requisiti previsti, l'abbonato ha diritto all'indennizzo previsto all'. 5. L'abbonato a cui sia stato sospeso il servizio, per ottenerne il ripristino prima che il relativo contratto di abbonamento sia dichiarato risolto, è tenuto a corrispondere quanto dovuto ad ogni titolo al gestore. Il servizio viene riattivato entro le 48 ore lavorative successive all'accertamento, da parte del gestore, dell'avvenuto versamento della somma dovuta. 6. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere effettuate anche mediante lettera raccomandata.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1997-05-08;197#art-35